Non è raro che, successivamente ad una separazione o ad un divorzio, il genitore affidatario del figlio minore impedisca all’altro di vedere o trascorrere del tempo con il figlio nei giorni e negli orari concordati, anche in presenza di un esplicito provvedimento del giudice. In tali situazioni, al fine di far valere il proprio diritto, è possibile presentare ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria competente. Secondo il disposto dell’art. 709 ter del Codice di procedura civile difatti il giudice, in caso di gravi inadempienze o in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore che siano da ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può ammonire oppure condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni nei confronti dell’altro genitore, potendo anche individuare una somma per ogni giorno di violazione.

Cassazione, ordinanza n.26352 del 7.09.2022

Inoltre, in una pronuncia recente, l’ordinanza n.26352 del 7 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa positivamente riguardo la cumulabilità tra le sanzioni irrogate a carico del genitore che ostacoli il diritto di visita dell’altro genitore previste dall’art. 709 ter c.p.c. e le sanzioni previste dall’art. 614 c.p.c., in materia di rimborso delle spese giudiziarie.

In particolare, nel ricorso presentato dinanzi la Corte di Cassazione la ricorrente ha impugnato la precedente decisione della Corte d’Appello di Cagliari, la quale:

La Corte di Cassazione, successivamente al ricorso presentato dalla madre Caia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, nell’ordinanza in questione, rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte distrettuale.

In particolare la Suprema Corte:

In conclusione dunque, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla madre Caia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, della quale conferma la correttezza di tutte le disposizioni, anche delle disposizioni a carattere patrimoniale, confermando dunque la cumulabililità delle sanzioni previste dall’articolo 709 ter c.p.c. e quelle irrogate ex art. 614 c.p.c.

Daniela Romano

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