Questa volta ci occupiamo del caso in cui un figlio – nato fuori dal matrimonio – non venga riconosciuto dal padre o dalla madre e del caso in cui venga chiesta la dichiarazione giudiziale di paternità / maternità..

Per quanto riguarda la mamma ricordiamo che la legge tutela la posizione della donna che non intenda riconoscere il figlio consentendole di partorire in anonimato e permettere quindi al minore di avere comunque una famiglia.

Cosa accade quando è il padre a non voler riconoscere il figlio?  Qual è il regime giuridico applicabile in questi casi soprattutto per quanto riguarda il mantenimento?

Nel caso in cui il figlio non sia riconosciuto alla nascita dal padre, l’altro genitore di fatto affronterà tutte le spese per il mantenimento del bambino. In questo caso però la madre potrà esercitare i seguenti diritti:

La dichiarazione giudiziale di paternità

Mentre, se la coppia è sposata, si presume che il marito sia il padre del figlio concepito o nato in costanza di matrimonio, nel caso di figlio concepito o nato fuori dal matrimonio c’è bisogno di un atto di riconoscimento dello stesso da parte dei genitori.

Al momento della nascita, dunque, il riconoscimento può avvenire mediante una dichiarazione apposta sull’atto di nascita, oppure avvenire in un momento successivo alla nascita (o al concepimento) mediante dichiarazione rilasciata all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è trascritto l’atto di nascita.

Nei casi in cui tale riconoscimento non sia spontaneo, allora sarà necessario che la paternità (ma lo stesso vale per la meternità) vengano dichiarate giudizialmente dal Tribunale. Vediamo nel dettaglio come.

I soggetti che possono richiedere la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità sono:

Nel caso in cui il figlio abbia compiuto i quattordici anni, occorre il consenso di quest’ultimo per promuovere o per proseguire l’azione.

La prova può essere data con ogni mezzo. Non è ovviamente sufficiente la sola dichiarazione della madre o la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento.

È evidente che in questi casi la prova “regina” è costituita dall’esame del Dna.

Sotto tale aspetto è chiaro che non vi è (né potrebbe esserci) nessun obbligo di sottoporsi all’esame del DNA, ma l’eventuale rifiuto sarà liberamente apprezzato dal Giudice quale tacita ammissione della paternità o comunque essere assunto come elemento di prova.

La procedura per la dichiarazione giudiziale di paternità / maternità

Il dato normativo è rappresentato dall’art. 269 c.c. che recita

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso-

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [30 Cost.]

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”

Il procedimento si avvia mediante ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e si concluderà con la pronuncia della sentenza che dichiara il rapporto di filiazione e produce i medesimi effetti del riconoscimento.

Il giudice, con la pronuncia della sentenza che dichiara la filiazione, può anche dare i provvedimenti che ritiene utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di quest’ultimo.

Il genitore che ha sostenuto nel frattempo per intero le spese per il mantenimento del figlio potrà rivolgersi presso il Tribunale competente per il recupero di tutte le spese sostenute dalla nascita fino al momento dell’avvenuto riconoscimento giudiziale . Va precisato che secondo la giurisprudenza maggioritaria il recupero delle spese parte dal momento della nascita e non già dal momento del riconoscimento della patenrità.

All’istanza dovrà essere allegata la prova delle spese sostenute: in mancanza il Giudice potrà decidere secondo equità.

Effetti giuridici della dichiarazione giudiziale di paternità

Una volta esercitata utilmente l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità (ma lo stesso vale per la dichiarazione di maternità)  si ha come conseguenza il vincolo automatico di parentela –  prima inesistente – tra i figli ex “legittimi e/o legittimati” ed il figlio giudizialmente dichiarato, i quali divengono tra loro fratelli, con tutte le conseguenze a ciò collegate (ad esempio essi divengono gli uni per gli altri eredi diretti dei rispettivi patrimoni ex artt. 570, 571 e 582 c.c., nonché eventualmente destinatari di obblighi alimentari ex art..433 c.c.).

La dichiarazione giudiziale, infine, produce effetti retroattivi e viene equiparata al riconoscimento del figlio.

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